Accordo

Art. 19

Cessazione della competenza della Parte di esecuzione

In vigore dal 21 apr 2024
Cessazione della competenza della Parte di esecuzione Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresì, il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.
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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-19

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Cessazione della competenza della Parte di esecuzione (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.) — Testo vigente | Portale Normativo