Accordo
Art. 19
Cessazione della competenza della Parte di esecuzione
In vigore dal 21 apr 2024
Cessazione della competenza
della Parte di esecuzione
Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresì, il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-19