Art. 19 · Cessazione della competenza della Parte di esecuzione
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Art. 19

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Cessazione della competenza della Parte di esecuzione

In vigore dal 21 apr 2024
Cessazione della competenza della Parte di esecuzione Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresì, il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.
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