Accordo

Art. 10

Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale

In vigore dal 21 apr 2024
1. Se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilità riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il più possibile a quanto disposto nella Parte di emissione. 2. Se la sanzione o la misura sono adattate perché la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti. 3. La sanzione o la misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere più severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione. 4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all', paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione può decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all', paragrafo 2, purchè la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di ritirare la richiesta è presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni.
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