Accordo

Art. 12

Motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione

In vigore dal 21 apr 2024
Motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione 1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione 'rifiuta il riconoscimento della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni nei seguenti casi: a) la richiesta di cui all', paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde alla relativa decisione e non è stata completata o corretta entro il congruo termine fissato dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione; b) i criteri di cui all' non sono soddisfatti; c) il riconoscimento della decisione e il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni sono in contrasto con il principio del ne bis in idem; d) mancanza del requisito della doppia incriminazione nei casi previsti dall', quando la decisione si riferisce ad atti e/od omissioni che non costituiscono reato ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse, imposte, dogana e cambi, l'esecuzione della decisione e/o la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni non possono essere rifiutate solo perché la legislazione della Parte di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o imposta o prevede una disciplina in materia di tasse, imposte, dogana o cambi diversa, in tutto o in parte, da quella prevista dalla legislazione della Parte di emissione; e) la legislazione della Parte di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alle sanzioni sostitutive, misure alternative o misure di liberazione o sospensione condizionale; f) ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione la persona interessata, a causa della sua minore età, non può essere ritenuta penalmente responsabile degli atti e/od omissioni per i quali è stata emessa la decisione; g) la decisione da riconoscere ed eseguire è stata emessa in assenza della persona interessata, salvo che la relativa richiesta di assistenza rechi l'indicazione che 1) la persona di cui sopra è stata personalmente citata a comparire nel processo o procedimento conclusosi con la suddetta decisione; 2) la stessa persona è stata informata della data, dell'ora e del luogo del processo/procedimento tramite il/i difensore/i o un proprio rappresentante a tal fine competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione; 3) la medesima persona ha dichiarato di non opporsi allo svolgimento in sua assenza del processo/procedimento a un'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione, oppure, ricevuta formale notifica della decisione, ha dichiarato di non volerla impugnare; h) la decisione o gli obblighi/prescrizioni a essa correlati prevedono una misura medico-terapeutica che, nonostante ogni possibile adattamento ai sensi dell', la Parte di esecuzione dichiara di non essere in grado di eseguire o sorvegliare; i) la decisione riguarda un reato che, in base alla legislazione della Parte di esecuzione, è considerato commesso per intero o per una sua parte importante o essenziale nel territorio della Parte di esecuzione o in luogo equiparato a tale territorio e ciò determina la giurisdizione della stessa Parte di esecuzione, che intenda esercitarla. 2. Nel rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera i), l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione tiene conto delle specifiche circostanze di ogni singolo caso, provvedendo comunque al riconoscimento e all'esecuzione della decisione se una parte importante o essenziale degli atti e/od omissioni che costituiscono il reato hanno avuto luogo nella Parte di emissione. 3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e i) l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, prima di rifiutare il riconoscimento della decisione e/o l'assunzione della sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, comunica col mezzo più appropriato con l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione e, se del caso, le chiede di fornire, in un congruo termine, tutte le ulteriori informazioni necessarie ai fini del riconoscimento e/o dell'esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo