Accordo

Art. 3

Finalità

In vigore dal 21 apr 2024
1. Il presente Accordo è volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate per la commissione di un reato, a migliorare la protezione delle vittime dei reati e più in generale della collettività, nonché a favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, richieda di adempiere nel territorio della Parte di esecuzione gli obblighi imposti e/o le prescrizioni impartite dalla decisione, purchè tale persona sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi, oppure risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. Al fine di conseguire queste finalità, il presente Accordo regola le procedure secondo le quali l'altra Parte riconosce le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, conseguentemente curando la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni e adottando tutte le altre determinazioni relative alla misura, sanzione o sospensione. 2. Il presente Accordo si applica: a) al riconoscimento delle decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena; b) all'esecuzione delle decisioni di cui alla lettera a) mediante il trasferimento della sorveglianza sugli obblighi imposti e/o sulle prescrizioni impartite dalle suddette decisioni; c) a tutte le altre decisioni conseguenti o comunque relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54#art-a-3

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