Accordo›Capo 4
Art. 4.18
Mancanza di efficacia diretta
In vigore dal 31 ago 2023
.18
Mancanza di efficacia diretta
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam può disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.
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