AccordoCapo 4

Art. 4.14

Durata

In vigore dal 31 ago 2023
.14 Durata 1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. 2. L'Unione o il Vietnam possono notificare per iscritto all'altra parte la loro intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla notifica.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-14

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Durata (Art. 4.14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo