AccordoCapo 4

Art. 4.13

Entrata in vigore

In vigore dal 31 ago 2023
.13 Entrata in vigore 1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche applicabili. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono date reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data. 3. Le notifiche conformemente al paragrafo 2 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri del Vietnam. 4. Il presente accordo può essere applicato provvisoriamente, con l'accordo delle parti. In tal caso il presente accordo si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui l'Unione e il Vietnam si sono dati reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria. Le parti possono concordare un'altra data. 5. Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta. In deroga al paragrafo 4, purchè l'altra parte abbia espletato le procedure giuridiche applicabili necessarie per l'applicazione provvisoria e non sollevi obiezioni a tale applicazione entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono applicate provvisoriamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla notifica. 6. Una parte può porre fine all'applicazione provvisoria dandone notifica scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica. 7. Qualora il presente accordo o talune sue disposizioni siano applicati provvisoriamente, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Il comitato e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le loro funzioni durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore.
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Entrata in vigore (Art. 4.13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo