Accordo›Capo 4
Art. 4.16
Adempimento degli obblighi
In vigore dal 31 ago 2023
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Adempimento degli obblighi
1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte può adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-16