AccordoCapo 4

Art. 4.21

Future adesioni all'Unione

In vigore dal 31 ago 2023
.21 Future adesioni all'Unione 1. L'Unione notifica al Vietnam qualunque domanda di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione si adopera per: a) fornire, su richiesta del Vietnam e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e b) tenere conto delle preoccupazioni espresse dal Vietnam. 3. L'Unione notifica al Vietnam l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. Il comitato esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione. 5. Qualunque nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo a decorrere dalla data di adesione all'Unione per mezzo di una clausola inserita a tale scopo nell'atto di adesione all'Unione. Qualora l'atto di adesione all'Unione non preveda l'adesione automatica dello Stato membro dell'Unione al presente accordo, lo Stato membro dell'Unione interessato aderisce al presente accordo depositando il proprio atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il ministero degli Affari esteri del Vietnam, o i loro rispettivi successori. Le parti possono, con decisione del comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le disposizioni transitorie necessarie.
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Future adesioni all'Unione (Art. 4.21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo