Accordo›Capo 4
Art. 4.20
Relazioni con altri accordi
In vigore dal 31 ago 2023
.20
Relazioni con altri accordi
1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce nè estingue gli accordi precedenti tra l'Unione o i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra.
2. Il presente accordo è parte delle relazioni complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e il Vietnam, dall'altra, come previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.
4. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e il Vietnam elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), compresi i diritti e gli obblighi da essi derivanti, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo1.
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 1 Le parti convengono che anche le clausole di temporaneità
contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) cessano di produrre effetti.
5. In caso di applicazione provvisoria a norma dell'.13 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti), nonché dei diritti e degli obblighi da essi derivanti, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo2. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) riprendono a produrre effetti3.
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 2 Le parti convengono che anche le clausole di temporaneità
contenute negli accordi elencati all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) sono sospese.
 3 Si precisa che questa frase non rende efficaci gli accordi che
non sono ancora entrati in vigore o sono stati denunciati conformemente alle loro disposizioni.
6. In deroga ai paragrafi 4 e 5 può essere presentata una domanda a norma di un accordo elencato all'allegato 6 (Elenco degli accordi in materia di investimenti) conformemente alle regole e secondo le procedure di cui tale accordo, purchè:
a) la domanda derivi da una presunta violazione dell'accordo avvenuta prima della data di sospensione dell'applicazione dello stesso a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dell'accordo non è sospesa a norma del paragrafo 5, prima della data di entrata in vigore del presente accordo; e
b) non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'applicazione dell'accordo a norma del paragrafo 5 o, se l'applicazione dello stesso non è sospesa a norma del paragrafo 5, tra la data di entrata in vigore del presente accordo e la data di presentazione della domanda.
7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, una domanda può essere presentata a norma del presente accordo conformemente alle regole e secondo le procedure ivi stabilite, purchè:
a) la domanda derivi da una presunta violazione del presente accordo avvenuta durante il periodo di applicazione provvisoria dello stesso; e
b) non siano trascorsi più di tre anni tra la data di cessazione dell'applicazione provvisoria e la data di presentazione della domanda.
8. Si precisa che non possono essere presentate domande a norma del presente accordo e nel rispetto delle regole e delle procedure in esso stabilite se la domanda deriva da una presunta violazione del presente accordo avvenuta prima della data di entrata in vigore dello stesso o, qualora il presente accordo sia applicato provvisoriamente, prima della data di applicazione provvisoria.
9. Ai fini del presente articolo non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'.13 (Entrata in vigore), paragrafo 7.
Storico versioni
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