Accordo›Capo 4
Art. 4.17
Persone esercenti poteri pubblici delegati
In vigore dal 31 ago 2023
.17
Persone esercenti poteri pubblici delegati
Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualunque persona, compresi un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato, che abbia ricevuto per delega poteri regolamentari, amministrativi o governativi da una parte, a qualunque livello della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto nella propria legislazione interna, eserciti i propri poteri conformemente agli obblighi di tale parte quali definiti nel presente accordo.
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