Accordo›Capo 4
Art. 4.22
Applicazione territoriale
In vigore dal 31 ago 2023
.22
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica:
a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio.
Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi conformemente alle lettere a) et b), salvo espressa disposizione contraria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-22