Allegato 9›Sez. A
Art. 3
Avvio del procedimento di mediazione
In vigore dal 31 ago 2023
Avvio del procedimento di mediazione
1. Una parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, è sufficientemente dettagliata ed espone chiaramente gli argomenti della parte richiedente; tale richiesta:
a) indica la specifica misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o potrebbe avere sugli investimenti tra le parti; e
c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. Il procedimento di mediazione può essere avviato esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto accogliendola o respingendola entro 10 giorni dalla data di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3