Allegato 9Sez. A

Art. 5

Regole del procedimento di mediazione

In vigore dal 31 ago 2023
Regole del procedimento di mediazione 1. Entro 10 giorni dalla data di nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta le parti. 3. Il mediatore può fornire pareri e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accogliere o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con le disposizioni del presente accordo. 4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o tramite qualsiasi altro mezzo. 5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura coinvolge merci deperibili. 6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono messe a disposizione del pubblico. La versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte. 7. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: a) della misura contestata oggetto del procedimento di mediazione; b) delle procedure applicate; e c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento di mediazione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione dei fatti. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta per iscritto alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo. 8. Il procedimento di mediazione si conclude con: a) l'adozione, a opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione; b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, alla data di tale accordo; c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.
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