Allegato 9Sez. C

Art. 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

In vigore dal 31 ago 2023
Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. Salvo diversa decisione delle parti e fatte salve le disposizioni dell' (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione. 2. Il procedimento di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti previsti dal capo 3 (Risoluzione delle controversie) o da qualunque altro accordo. 3. Prima di avviare il procedimento di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie). Prima di avviare il procedimento di mediazione, una parte si dovrebbe tuttavia avvalere delle altre disposizioni pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo. 4. Le parti non adducono o presentano come prove in altri procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, nè un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso del procedimento di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell' (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato; b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore. 5. Un mediatore non può esercitare le funzioni di arbitro o di membro di un collegio in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo