Allegato 10Sez. A

Art. 3

Designazione del mediatore

In vigore dal 31 ago 2023
Designazione del mediatore 1. Qualora entrambe le parti della controversia decidano di partecipare a un procedimento di mediazione, tali parti si adoperano per giungere a un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta. 2. Qualora le parti della controversia non giungano a un accordo sulla designazione del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di estrarre a sorte e nominare un mediatore tra i nominativi dei membri del tribunale che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione nè del Vietnam. 3. Il presidente del tribunale nomina il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2. 4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nella ricerca di una soluzione concordata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-3-60

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Designazione del mediatore (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo