Allegato 10›Sez. A
Art. 2
Avvio del procedimento
In vigore dal 31 ago 2023
Avvio del procedimento
1. Una parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto.
2. Qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte delle autorità dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, la richiesta è trasmessa al convenuto, determinato a norma dell'.32 (Avviso dell'intenzione di presentare una domanda). Qualora non sia stato determinato il convenuto, essa è trasmessa all'Unione. Qualora sia accolta, la richiesta specifica se è l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione1.
______
 1 Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia a oggetto un
trattamento posto in essere dall'Unione, quest'ultima interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che tale Stato membro non chieda all'Unione di intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione.
3. La parte della controversia cui è indirizzata la richiesta la valuta con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 45 giorni o, nel caso in cui tale richiesta sia presentata dopo una richiesta di consultazioni presentata a norma dell'.30 (Consultazioni), entro 30 giorni lavorativi dal suo ricevimento.
4. La richiesta contiene:
a) una sintesi delle controversie o delle dispute compresa, se del caso, un'indicazione dei pertinenti strumenti giuridici sufficientemente precisa da permettere di definire la questione alla base della richiesta;
b) i nominativi e i dati di contatto della parte richiedente e dei suoi rappresentanti; e
c) un riferimento al consenso alla mediazione o un invito all'altra parte o alle altre parti della controversia a partecipare a una mediazione nel quadro del presente meccanismo di mediazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-2-10