Allegato 9›Sez. A
Art. 2
Richiesta di informazioni
In vigore dal 31 ago 2023
Richiesta di informazioni
1. Prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.
La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, presentando le proprie osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-2