Allegato 9›Sez. A
Art. 4
Designazione del mediatore
In vigore dal 31 ago 2023
Designazione del mediatore
1. All'avvio del procedimento di mediazione le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta di cui all' (Avvio del procedimento di mediazione), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla designazione di un mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte tra i nominativi che figurano nell'elenco istituito a norma dell'.23 (Elenco degli arbitri). I rappresentanti delle parti sono invitati, con congruo anticipo, ad assistere al sorteggio.
L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
3. Il presidente del comitato o il suo delegato designa il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla risposta di cui al paragrafo 2 di una delle parti.
4. Se, al momento in cui viene effettuata una richiesta a norma dell' (Avvio del procedimento di mediazione) del presente allegato, l'elenco di cui all'.23 (Elenco degli arbitri) non è stato ancora istituito, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5. Il mediatore non è cittadino nè dell'una nè dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
6. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti sugli investimenti nonché nella ricerca di una soluzione concordata.
L'allegato 8 (Codice di condotta per gli arbitri e i mediatori) si applica, mutatis mutandis, ai mediatori. Si applicano, mutatis mutandis, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 44 a 48 (Traduzione e interpretazione) dell'allegato 7 (Regolamento di procedura).
Storico versioni
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