Allegato 9›Sez. B
Art. 6
Attuazione di una soluzione concordata
In vigore dal 31 ago 2023
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando le parti sono giunte a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-6