Allegato 9Sez. B

Art. 6

Attuazione di una soluzione concordata

In vigore dal 31 ago 2023
Attuazione di una soluzione concordata 1. Quando le parti sono giunte a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato. 2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-6

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Attuazione di una soluzione concordata (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo