Art. 4.22 · Applicazione territoriale
AccordoCapo 4

Art. 4.22

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Applicazione territoriale

In vigore dal 31 ago 2023
.22 Applicazione territoriale Il presente accordo si applica: a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e b) per quanto riguarda il Vietnam, al suo territorio. Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi conformemente alle lettere a) et b), salvo espressa disposizione contraria.
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