Art. 4.16 · Adempimento degli obblighi
AccordoCapo 4

Art. 4.16

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Adempimento degli obblighi

In vigore dal 31 ago 2023
.16 Adempimento degli obblighi 1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse garantiscono la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Se una parte ritiene che l'altra parte abbia violato in modo sostanziale l'accordo di partenariato e di cooperazione, tale parte può adottare misure del caso in relazione al presente accordo conformemente all'articolo 57 dell'accordo di partenariato e cooperazione.
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