AccordoCapo 4

Art. 4.11

Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna

In vigore dal 31 ago 2023
.11 Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna 1. La parte che incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia per quanto riguarda i trasferimenti, le quali: a) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni analoghe; b) non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alle difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna; c) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale; d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e e) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione. 2. La parte che ha adottato o mantiene in vigore le misure di cui al paragrafo 1 ne informa sollecitamente l'altra parte e presenta, non appena possibile, un calendario per la loro soppressione. 3. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del paragrafo 1, si tengono senza indugio consultazioni in seno al comitato, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni valutano le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali: a) natura e portata delle difficoltà; b) ambiente economico e commerciale esterno; o c) interventi correttivi alternativi a disposizione. Nelle consultazioni viene esaminata la conformità delle misure restrittive al paragrafo 1. Sono accettati tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale presentati dal Fondo monetario internazionale e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dal Fondo monetario internazionale in merito alla situazione delle bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-11

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Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna (Art. 4.11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo