AccordoCapo 4

Art. 4.6

Eccezioni generali

In vigore dal 31 ago 2023
.6 Eccezioni generali Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli .3. (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure: a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico; b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi; d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; e) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con gli .3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita), ivi comprese quelle relative: i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale; ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o iii) alla sicurezza; o f) incompatibili con l'.3 (Trattamento nazionale), paragrafo 1, purchè il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette nei confronti di attività economiche o di investitori dell'altra parte1. ______ 1 Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte; ii) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte; iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi; iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte; v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte. I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, delle disposizioni legislative e regolamentari interne della parte che adotta la misura.
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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-6

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Eccezioni generali (Art. 4.6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019.) — Testo vigente | Portale Normativo