Accordo›Capo 4
Art. 4.1
Comitato
In vigore dal 31 ago 2023
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Comitato
1. Le parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti della parte UE e del Vietnam.
2. Il comitato si riunisce una volta all'anno, salvo diversa decisione del comitato stesso o, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti. Le riunioni del comitato si svolgono alternativamente nell'Unione o in Vietnam, salvo diversa decisione delle parti. Il comitato è copresieduto dal ministro della Pianificazione e degli investimenti del Vietnam e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio o dai rispettivi delegati. Il comitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno.
3. Il comitato:
a) assicura il corretto funzionamento del presente accordo;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) esamina le questioni relative al presente accordo sottoposte da una parte;
d) esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
e) valuta eventuali miglioramenti del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;
f) su richiesta di una delle parti, esamina l'attuazione di eventuali soluzioni concordate per quanto riguarda una controversia nel quadro del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
g) esamina i progetti di procedure di lavoro stabiliti dal presidente del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10;
h) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
i) esamina ogni altra questione d'interesse concernente materie disciplinate dal presente accordo.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo, il comitato può:
a) comunicare con tutte le parti interessate, compreso il settore privato, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;
b) valutare e raccomandare alle parti modifiche del presente accordo o, nei casi specificamente previsti nel presente accordo, modificare mediante una decisione le disposizioni del presente accordo;
c) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, anche a norma dell'.42 (Diritto applicabile e regole di interpretazione), paragrafo 4, che sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra le parti), e i tribunali istituiti a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);
d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni secondo quanto previsto dal presente accordo;
e) adottare il proprio regolamento interno; e
f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa conformemente al presente accordo.
5. Conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo e previo espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge delle parti, il comitato può:
a) adottare decisioni di nomina dei membri del tribunale e dei membri del tribunale d'appello a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafo 2, e dell'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 3; aumentare o diminuire il numero di membri a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafo 3, e dell'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 4; e destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'.40 (Norme etiche), paragrafo 5;
b) adottare e, successivamente, modificare norme che integrano le norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie di cui all'.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 4; tali norme e modifiche sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello;
c) adottare una decisione in forza della quale si applica l', paragrafo 3, delle norme di trasparenza UNCITRAL in luogo dell'.46 (Trasparenza del procedimento), paragrafo 3;
d) fissare l'importo dell'onorario mensile di cui all'.38 (Tribunale), paragrafo 14, e all'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 14, nonché degli altri onorari e delle altre spese dei membri di una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafi 14 e 16, e dell'.39 (Tribunale d'appello), paragrafi 14 e 16;
e) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e le altre spese dei membri del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafo 17, e dell'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 17;
f) adottare o respingere i progetti di procedure di lavoro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'.38 (Tribunale), paragrafo 10, e dell'.39 (Tribunale d'appello), paragrafo 10;
g) adottare una decisione che specifichi le disposizioni transitorie necessarie a norma dell'.41 (Meccanismi multilaterali di risoluzione delle controversie); e
h) adottare regole supplementari in materia di onorari a norma dell'.53 (Sentenza provvisoria), paragrafo 5.
Storico versioni
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