Accordo
Art. 3.57
Esecuzione delle sentenze definitive
In vigore dal 31 ago 2023
.57
Esecuzione delle sentenze definitive
1. Una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione:
a) vincola le parti della controversia in relazione al caso specifico oggetto della pronuncia; e
b) non può essere impugnata in appello o formare oggetto di riesame o annullamento nè di qualsiasi altro mezzo di ricorso.
2. Le parti riconoscono che una sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione è vincolante; ciascuna parte garantisce l'adempimento degli obblighi pecuniari che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, durante il periodo di cui al paragrafo 4 il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza definitiva relativa a una controversia in cui il convenuto è il Vietnam sono effettuati a norma della convenzione di New York del 1958. Durante tale periodo, il paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e l'.36 (Consenso), paragrafo 3, lettera b), non si applicano alle controversie in cui il Vietnam è il convenuto.
4. Per quanto riguarda una sentenza definitiva in relazione alla quale il Vietnam è il convenuto il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2 si applicano allo scadere di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o dopo un periodo più lungo stabilito dal comitato qualora le condizioni lo giustifichino.
5. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalle disposizioni legislative in materia di esecuzione delle sentenze in vigore nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
6. Si precisa che l'.18 (Mancanza di efficacia diretta) non osta al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.
7. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York del 1958, le sentenze definitive pronunciate a norma della presente sezione sono considerate sentenze arbitrali relative a domande derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
8. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), qualora una domanda di risoluzione di una controversia sia stata presentata a norma dell'.33 (Presentazione di una domanda), paragrafo 2, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata a norma della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.
Storico versioni
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