Accordo›Capo 4
Art. 4.7
Eccezioni specifiche
In vigore dal 31 ago 2023
.7
Eccezioni specifiche
Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'.8 (Trasferimento).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-7