Art. 4.7 · Eccezioni specifiche
AccordoCapo 4

Art. 4.7

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Eccezioni specifiche

In vigore dal 31 ago 2023
.7 Eccezioni specifiche Nessuna disposizione del capo 2 (Protezione degli investimenti) si applica alle misure non discriminatorie di applicazione generale adottate da qualsiasi soggetto pubblico nel quadro della politica monetaria o di cambio. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti a norma dell'.8 (Trasferimento).
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