Art. 4.18 · Mancanza di efficacia diretta
AccordoCapo 4

Art. 4.18

88 / 120

Mancanza di efficacia diretta

In vigore dal 31 ago 2023
.18 Mancanza di efficacia diretta Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico. Il Vietnam può disporre diversamente nel quadro del proprio diritto interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117#art-a-4-18