Accordo›Titolo II
Art. 22
Democrazia e diritti umani
In vigore dal 26 mag 2019
1. Consapevoli del fatto che la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali spettano in primo luogo ai governi, tenendo presente l'importanza delle peculiarità nazionali e regionali e dei diversi contesti storici, culturali e religiosi e riconoscendo che è loro dovere tutelare tutti i diritti umani e tutte le libertà fondamentali, a prescindere dai rispettivi sistemi politici, economici e culturali, le parti convengono di cooperare nel settore della democrazia e dei diritti umani.
2. Le parti riconoscono che la democrazia poggia sulla volontà liberamente espressa dai popoli di determinare il proprio ordinamento politico, economico, sociale e culturale e la propria piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita.
3. Le parti convengono di cooperare per rafforzare la democrazia e la propria capacità di applicare i principi e le pratiche della democrazia e dei diritti umani, ivi compresi i diritti delle minoranze.
4. La cooperazione può comprendere, fra l'altro, attività concordate tra le parti, con l'obiettivo di:
a) garantire il rispetto e la difesa della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nonché la promozione e la tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali per tutti;
b) affrontare la questione dei diritti umani nel suo insieme in modo giusto ed equo, su un piano di parità e con la medesima attenzione, riconoscendo che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati;
c) attuare in modo efficace gli strumenti internazionali in materia di diritti umani e i protocolli facoltativi applicabili a ciascuna parte, nonché le raccomandazioni formulate dagli organismi per i diritti umani delle Nazioni Unite e accettate dalle parti;
d) integrare la promozione e la tutela dei diritti umani nelle politiche e nei piani di sviluppo interni;
e) realizzare campagne di sensibilizzazione e promuovere l'educazione in materia di diritti umani, democrazia e pace;
f) rafforzare le istituzioni democratiche e le istituzioni che si occupano di diritti umani, nonché i quadri giuridici e istituzionali per la promozione e la tutela dei diritti umani;
g) elaborare iniziative comuni di reciproco interesse nelle sedi multilaterali competenti.
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