Accordo›Titolo III
Art. 27
Protezione dei dati personali
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali in conformità degli standard concordati a livello multilaterale e di altre prassi e di altri strumenti giuridici internazionali.
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, lo sviluppo delle capacità, l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, come convenuto tra le parti.
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