Accordo›Titolo III
Art. 32
Traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e contrastare il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, comprese le loro parti, componenti e munizioni, attuando il quadro riconosciuto del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti. In tale contesto, esse convengono di cooperare per favorire lo scambio di esperienze e di formazione tra le autorità competenti, comprese le autorità doganali, di polizia e di controllo.
2. Come dichiarato nel programma d'azione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 1, le parti ribadiscono tra l'altro in questo contesto il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva sancito dall' della Carta delle Nazioni Unite e il diritto di ciascuno Stato di fabbricare, importare e detenere armi leggere e di piccolo calibro per esigenze di autodifesa e di sicurezza, nonché per poter partecipare a operazioni di mantenimento della pace conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e in base alle decisioni di ciascuna delle parti.
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