Accordo›Titolo IV
Art. 37
Sviluppo e coesione sociali
In vigore dal 26 mag 2019
1. Riconoscendo che lo sviluppo sociale deve avanzare di pari passo con lo sviluppo economico, le parti convengono di collaborare per migliorare la coesione sociale mediante la riduzione della povertà, delle ingiustizie, delle diseguaglianze e dell'esclusione sociale, in particolare in vista della realizzazione degli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dell'obiettivo concordato a livello internazionale di promuovere condizioni di lavoro dignitose per tutti. Per conseguire tali obiettivi le parti mobilitano ingenti risorse finanziarie, tanto interne quanto della cooperazione.
2. A tal fine, le parti collaborano per promuovere e scambiare le migliori prassi riguardanti:
a) politiche economiche ispirate alla visione di una società più inclusiva caratterizzata da una migliore distribuzione del reddito così da ridurre le diseguaglianze e l'ingiustizia;
b) politiche commerciali e di investimento che tengano conto del legame tra commercio e sviluppo sostenibile, commercio equo e solidale, sviluppo delle imprese rurali e urbane pubbliche e private e delle loro organizzazioni rappresentative e responsabilità sociale delle imprese;
c) politiche di bilancio solide ed eque che consentano una migliore redistribuzione della ricchezza e garantiscano livelli adeguati di spesa sociale;
d) una spesa pubblica efficiente nel settore sociale, con obiettivi sociali chiaramente definiti e un'impostazione orientata ai risultati;
e) il miglioramento e il consolidamento di politiche sociali efficaci e la garanzia di un accesso equo ai servizi sociali per tutta la popolazione in una serie di settori quali l'istruzione, la sanità, l'alimentazione, i servizi igienico-sanitari, l'alloggio, la giustizia e la sicurezza sociale;
f) politiche dell'occupazione volte a garantire a tutti un lavoro dignitoso in conformità delle norme del lavoro internazionali e nazionali e a creare opportunità economiche destinate in particolare ai gruppi più poveri e vulnerabili e alle regioni più svantaggiate;
g) regimi di protezione sociale più inclusivi e completi per quanto riguarda, tra l'altro, pensioni, sanità, infortuni e disoccupazione, sulla base del principio di solidarietà e del principio di non discriminazione;
h) strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione fondata, tra l'altro, sul sesso, sulla razza, sul credo, sull'appartenenza etnica o sulla disabilità;
i) politiche e programmi specifici a favore dei giovani intesi a promuoverne la completa integrazione nella vita economica, politica e sociale.
3. Le parti convengono di incoraggiare lo scambio di informazioni e di esperienze per quanto attiene agli aspetti dei piani o programmi interni riguardanti lo sviluppo e la coesione sociali.
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