Accordo›Titolo IV
Art. 42
Cultura e patrimonio culturale
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore della cultura, compreso il patrimonio culturale, rispettandone appieno la diversità. In conformità delle rispettive legislazioni, tale cooperazione migliora la comprensione reciproca e il dialogo interculturale e favorisce scambi culturali equilibrati e contatti con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile di entrambe le parti.
2. Le parti promuovono la cooperazione nei settori delle arti, della letteratura e della musica, anche mediante lo scambio di esperienze.
3. La cooperazione tra le parti si svolge in conformità delle pertinenti disposizioni interne in materia di diritto d'autore e di altre disposizioni che disciplinano le questioni culturali, nonché degli accordi internazionali di cui sono parti.
4. Le parti convengono di promuovere la cooperazione per quanto riguarda il recupero e la gestione sostenibile del patrimonio culturale. La cooperazione comprende, tra l'altro, la salvaguardia e la promozione del patrimonio naturale e culturale materiale e immateriale, ivi comprese la prevenzione del traffico illecito di beni culturali e le misure volte a contrastarlo, conformemente agli strumenti internazionali pertinenti.
5. Le parti convengono di promuovere la cooperazione nei settori audiovisivo e dei media, compresi la radio e la stampa, attraverso iniziative congiunte in materia di formazione e mediante attività di sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, anche nei settori dell'istruzione e della cultura.
6. Le parti incoraggiano il coordinamento nell'ambito dell'UNESCO con l'obiettivo di promuovere la diversità culturale, anche attraverso consultazioni sulla ratifica e sull'applicazione della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. La cooperazione intende altresì favorire la diversità culturale.
Storico versioni
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