Accordo›Titolo V
Art. 47
Cooperazione in materia di ambiente e cambiamenti climatici
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di cooperare per proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente a livello locale, regionale e mondiale, al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile.
2. Le parti, tenendo conto dell'incidenza del presente accordo, prestano la dovuta attenzione al nesso tra sviluppo e ambiente. Esse si adoperano per sfruttare le opportunità di investimento offerte dalle tecnologie pulite.
3. La cooperazione facilita altresì la realizzazione di progressi in occasione delle conferenze internazionali pertinenti e promuove l'attuazione efficace degli accordi multilaterali e dei principi in essi convenuti in settori quali la biodiversità, i cambiamenti climatici, la desertificazione, la siccità e la gestione dei prodotti chimici.
4. La cooperazione verte in particolare sugli aspetti seguenti:
a) conservazione e gestione sostenibile delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi, comprese le foreste e le risorse ittiche, nonché i servizi da esse forniti;
b) lotta contro l'inquinamento delle acque marine e delle acque dolci, dell'aria e del suolo, anche attraverso una sana gestione dei rifiuti, delle acque reflue, delle sostanze chimiche e di altre sostanze e materiali pericolosi;
c) questioni globali come i cambiamenti climatici, la riduzione dello strato di ozono, la desertificazione e la siccità, la deforestazione, la protezione delle zone costiere, la conservazione della biodiversità e la biosicurezza.
5. In tale contesto, la cooperazione mira ad agevolare iniziative congiunte in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, anche attraverso il rafforzamento delle politiche volte a contrastare tali cambiamenti.
6. La cooperazione può comportare misure intese a:
a) promuovere il dialogo politico e la sua attuazione, procedere a scambi di informazioni ed esperienze in materia di legislazione ambientale, norme tecniche e produzione più pulita, nonché di migliori pratiche ambientali, e favorire lo sviluppo delle capacità per migliorare la gestione ambientale e i sistemi di controllo e di sorveglianza in tutti i settori e a tutti i livelli di governo;
b) trasferire e utilizzare tecnologie pulite sostenibili e il relativo know-how, anche attraverso la creazione di incentivi e meccanismi a favore dell'innovazione e della tutela ambientale;
c) integrare le considerazioni ambientali in altri settori d'intervento, compresa la gestione del territorio;
d) promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo, anche attraverso l'uso sostenibile degli ecosistemi, dei beni e dei servizi;
e) promuovere la sensibilizzazione e l'educazione ambientale, nonché una maggiore partecipazione della società civile, soprattutto delle comunità locali, alle iniziative di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile;
f) incoraggiare e promuovere la cooperazione regionale nel settore della tutela ambientale;
g) contribuire all'attuazione e all'applicazione degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui le parti sono parti.
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