AccordoTitolo IV

Art. 46

Sviluppo delle comunità locali

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunità locali. 2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali: a) iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale; b) il rafforzamento delle capacità di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.
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Sviluppo delle comunità locali (Art. 46 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo