Accordo›Titolo IV
Art. 46
Sviluppo delle comunità locali
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare per promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità locali mediante azioni integrate volte a potenziare le iniziative dei diversi soggetti che operano a favore dello sviluppo economico locale e a promuovere l'assorbimento delle risorse esistenti a livello delle comunità locali.
2. La cooperazione potrebbe sostenere azioni quali:
a) iniziative locali, conformemente al rispettivo piano strategico territoriale;
b) il rafforzamento delle capacità di gestione economica delle strutture produttive e dei prestatori di servizi locali.
Storico versioni
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