Accordo›Titolo IV
Art. 45
Gioventù
In vigore dal 26 mag 2019
1. La cooperazione tra le parti sostiene tutte le rispettive politiche a favore dei giovani. Essa sostiene, tra l'altro, la formazione e l'occupazione, le politiche per la famiglia e l'istruzione e mira ad offrire opportunità di lavoro ai giovani e a favorire lo scambio di esperienze riguardo ai programmi intesi a prevenire la delinquenza minorile e a consentire il reinserimento economico e sociale.
2. Le parti convengono di promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società, anche in termini di partecipazione all'elaborazione di politiche che contribuiscono al loro sviluppo e che incidono sulla loro vita.
3. Le parti convengono di promuovere l'attuazione di programmi volti a favorire la cooperazione tra le organizzazioni giovanili, compresi i programmi di scambio.
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