Accordo›Titolo IV
Art. 44
Prospettiva di genere
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono che la cooperazione contribuisca a rafforzare le politiche, i programmi e i meccanismi volti a garantire, migliorare ed estendere la partecipazione paritaria alla vita politica, economica, sociale e culturale e le pari opportunità tra uomini e donne in tale ambito, soprattutto ai fini di un'efficace attuazione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino. Se del caso, vengono avviate azioni positive a favore delle donne.
2. La cooperazione promuove l'integrazione della prospettiva di genere in tutti gli ambiti pertinenti, ivi compresi le politiche pubbliche, le strategie e le azioni di sviluppo e gli indicatori destinati a misurarne l'impatto.
3. La cooperazione contribuisce inoltre ad agevolare la parità di accesso di uomini e donne a tutti i servizi e a tutte le risorse che consentono loro di esercitare appieno i propri diritti fondamentali, ad esempio nei seguenti ambiti: istruzione, salute, formazione professionale, opportunità di lavoro, processi di adozione di decisioni politiche, strutture di governance e imprese private.
4. È rivolta particolare attenzione ai programmi intesi a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro le donne.
Storico versioni
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