Accordo›Titolo IV
Art. 40
Sanità pubblica
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare in settori di interesse comune riguardanti la sanità, in particolare la ricerca scientifica, la gestione dei sistemi sanitari, l'alimentazione, i prodotti farmaceutici, la medicina preventiva e la salute sessuale e riproduttiva, compresi la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili quali l'HIV/AIDS, delle malattie non trasmissibili come il cancro e le malattie cardiache e di altre gravi minacce per la salute, come la dengue, la chikungunya e il virus Zika. Le parti convengono inoltre di collaborare per promuovere l'attuazione degli accordi sanitari internazionali di cui sono parti.
2. Le parti convengono di prestare particolare attenzione alle azioni e ai programmi regionali attuati nel settore della salute pubblica.
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