Accordo›Titolo IV
Art. 38
Occupazione e protezione sociale
In vigore dal 26 mag 2019
Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a:
a) garantire a tutti un lavoro dignitoso;
b) creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti;
c) estendere la copertura della protezione sociale;
d) promuovere il dialogo sociale;
e) garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
f) affrontare le questioni connesse all'economia informale;
g) prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione;
h) sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale;
i) migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza;
j) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.
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