AccordoTitolo IV

Art. 38

Occupazione e protezione sociale

In vigore dal 26 mag 2019
Le parti convengono di collaborare per promuovere l'occupazione e la protezione sociale mediante azioni e programmi volti in particolare a: a) garantire a tutti un lavoro dignitoso; b) creare mercati del lavoro più inclusivi e ben funzionanti; c) estendere la copertura della protezione sociale; d) promuovere il dialogo sociale; e) garantire il rispetto delle norme fondamentali del lavoro definite nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro; f) affrontare le questioni connesse all'economia informale; g) prestare particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e alla lotta contro la discriminazione; h) sviluppare la qualità delle risorse umane migliorando l'istruzione e la formazione, ivi compresa un'efficace formazione professionale; i) migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare rafforzando gli ispettorati del lavoro e promuovendo miglioramenti in materia di salute e sicurezza; j) stimolare la creazione di posti di lavoro e l'imprenditorialità rafforzando il quadro istituzionale necessario alla creazione di imprese e all'agevolazione dell'accesso al credito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo