AccordoTitolo III

Art. 35

Tutela consolare

In vigore dal 26 mag 2019
Cuba concorda sul fatto che le autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea rappresentato devono offrire protezione a qualsiasi cittadino di un altro Stato membro che non disponga di una rappresentanza permanente in grado di fornirgli efficacemente tutela consolare, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato membro dell'Unione europea.
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Tutela consolare (Art. 35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo