Accordo›Titolo III
Art. 31
Lotta contro la corruzione
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti collaborano per attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
2. Le parti collaborano in particolare al fine di:
a) migliorare l'efficacia organizzativa e garantire una gestione trasparente delle risorse pubbliche e la rendicontabilità, con la partecipazione delle rispettive istituzioni istituite per combattere la corruzione;
b) procedere allo scambio delle migliori prassi per rafforzare le istituzioni competenti, comprese le autorità di contrasto e il sistema giudiziario;
c) prevenire la corruzione attiva e passiva nelle operazioni internazionali;
d) valutare l'attuazione delle politiche di lotta contro la corruzione a livello locale, regionale, nazionale e internazionale nell'ambito del meccanismo di riesame dell'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
e) incoraggiare le azioni volte a promuovere una cultura della trasparenza, la legalità e un cambiamento nell'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti delle pratiche di corruzione;
f) agevolare le misure di identificazione e di recupero dei beni, promuovere le migliori prassi e sviluppare le capacità.
Storico versioni
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