AccordoTitolo III

Art. 30

Criminalità organizzata

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, compresa la criminalità organizzata transnazionale, e la criminalità finanziaria. A tal fine, esse provvedono alla promozione e allo scambio delle migliori prassi e attuano le norme e gli strumenti pertinenti concordati a livello internazionale, quali la convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale integrata dai relativi protocolli e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 2. Le parti convengono inoltre di collaborare al miglioramento della sicurezza dei cittadini, in particolare attraverso il sostegno alle politiche e alle strategie in materia di sicurezza. La cooperazione in questo ambito contribuisce alla prevenzione dei reati e può comprendere attività quali i progetti di cooperazione regionale tra le autorità giudiziarie e di polizia, i programmi di formazione e lo scambio delle migliori prassi in materia di elaborazione del profilo criminale. Comprende, tra l'altro, scambi di opinioni sui quadri legislativi, assistenza tecnica e amministrativa volta a rafforzare le capacità istituzionali e operative delle autorità di contrasto, nonché scambi di informazioni e misure intese a rafforzare la cooperazione in materia di indagini.
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Criminalità organizzata (Art. 30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo