Accordo›Titolo II
Art. 26
Prevenzione e risoluzione dei conflitti
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di procedere a scambi di esperienze e buone prassi in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti sulla base di un'intesa comune per affrontare le cause profonde del conflitto.
2. La cooperazione in materia di prevenzione e risoluzione dei conflitti mira a rafforzare le capacità di risoluzione dei conflitti e può comprendere, tra l'altro, il sostegno ai processi di mediazione, negoziato e riconciliazione e iniziative di più ampio respiro a favore della fiducia e del consolidamento della pace a livello regionale e internazionale.
Storico versioni
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