AccordoParte III

Art. 21

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari delle parti

In vigore dal 26 mag 2019
1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti utilizzano l'assistenza finanziaria secondo i principi di sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti azioni coordinate di controllo quali verifiche sul posto, ispezioni e misure antifrode, comprese quelle attuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dal revisore generale della Repubblica di Cuba.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari delle parti (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo