Accordo›Parte III
Art. 16
Principi
In vigore dal 26 mag 2019
1. La cooperazione sostiene e integra le iniziative realizzate dalle parti per attuare le priorità stabilite nelle proprie politiche e strategie di sviluppo.
2. La cooperazione è il risultato di un dialogo tra le parti.
3. Le attività di cooperazione sono istituite a livello bilaterale e regionale e si integrano a vicenda per sostenere gli obiettivi stabiliti nel presente accordo.
4. Le parti promuovono la partecipazione di tutti i soggetti pertinenti alle proprie politiche di sviluppo e alla loro cooperazione, come previsto nel presente accordo.
5. Le parti rendono più efficace la loro cooperazione operando all'interno di contesti concordati, tenendo conto degli impegni internazionali convenuti a livello multilaterale. Promuovono l'armonizzazione, l'allineamento e il coordinamento tra i donatori e l'adempimento degli obblighi reciproci connessi alla realizzazione delle attività di cooperazione.
6. Le parti convengono di tener conto del loro diverso grado di sviluppo nella progettazione delle attività di cooperazione.
7. Le parti convengono di assicurare la gestione trasparente e responsabile delle risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione delle azioni concordate.
8. Le parti convengono che la cooperazione a norma del presente accordo si svolga in conformità delle rispettive procedure istituite a tal fine.
9. La cooperazione è intesa a garantire lo sviluppo sostenibile e il moltiplicarsi delle capacità a livello nazionale, regionale e locale per conseguire la sostenibilità a lungo termine.
10. La cooperazione tiene conto di tutte le questioni trasversali.
Storico versioni
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