Accordo›Parte III
Art. 18
Modalità e procedure di cooperazione
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione conformemente alle seguenti modalità e procedure:
a) assistenza tecnica e finanziaria, dialogo e scambi di opinioni e di informazioni quale mezzo per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo;
b) sviluppo della loro cooperazione bilaterale sulla base delle priorità concordate per promuovere e integrare le politiche e strategie di sviluppo di Cuba;
c) promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione regionale dell'Unione europea;
d) promozione della partecipazione di Cuba ai programmi di cooperazione tematica dell'Unione europea;
e) promozione della partecipazione di Cuba, in veste di partner associato, ai programmi quadro dell'Unione europea;
f) promozione della cooperazione in settori di interesse comune tra le parti e con i paesi terzi;
g) promozione di modalità e di strumenti innovativi di cooperazione e di finanziamento al fine di migliorare l'efficacia della cooperazione;
h) ulteriore vaglio delle possibilità pratiche di cooperazione nel reciproco interesse.
2. L'Unione europea informa Cuba dei nuovi meccanismi e strumenti dei quali il paese potrebbe beneficiare.
3. L'assistenza umanitaria dell'Unione europea è fornita sulla base delle esigenze individuate congiuntamente, e in linea con i principi umanitari, al verificarsi di calamità naturali o di altro tipo.
4. Le parti stabiliscono congiuntamente procedure di lavoro adeguate al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della cooperazione. Tali procedure di lavoro possono comprendere, all'occorrenza, l'istituzione di un comitato di coordinamento che si riunisca periodicamente per programmare, coordinare e seguire in modo sistematico tutte le azioni di cooperazione e le attività di informazione e di comunicazione volte a sensibilizzare in merito al sostegno fornito dall'Unione europea alle azioni.
5. Attraverso i propri organismi delegati competenti, Cuba:
a) effettua tutte le procedure di importazione, in esenzione da diritti e dazi doganali, per le merci e i fattori di produzione legati alle azioni di cooperazione;
b) gestisce, unitamente alle autorità competenti in materia di sanità e agricoltura, i controlli sanitari, veterinari e fitosanitari, ove necessario, e
c) completa le procedure in materia di migrazione per il personale che si reca a Cuba per esigenze legate alle azioni di cooperazione convenute, nonché le procedure riguardanti altre autorizzazioni relative ai permessi di lavoro e di soggiorno temporanei per il personale espatriato che lavora temporaneamente a Cuba.
Storico versioni
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