Accordo›Parte III
Art. 20
Settori di cooperazione
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti convengono di cooperare principalmente nei settori di cui ai titoli da I a VI della presente parte.
2. Le parti convengono che le azioni di cooperazione da definire comprendono i seguenti elementi quali vettori orizzontali e strategici di sviluppo:
a) sviluppo sostenibile;
b) diritti umani e buon governo;
c) sostenibilità ambientale;
d) prevenzione delle catastrofi;
e) prospettiva di genere;
f) persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità;
g) sviluppo delle capacità nazionali; e
h) gestione della conoscenza.
Storico versioni
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