Accordo›Parte III
Art. 17
Dialogo strategico settoriale
In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti si adoperano per condurre un dialogo strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo potrebbe comprendere:
a) scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati;
b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard;
c) condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione delle politiche o problemi settoriali specifici.
2. Le parti mirano a sostenere il loro dialogo strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.
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