AccordoParte III

Art. 17

Dialogo strategico settoriale

In vigore dal 26 mag 2019
1. Le parti si adoperano per condurre un dialogo strategico settoriale in ambiti di reciproco interesse. Tale dialogo potrebbe comprendere: a) scambi di informazioni sull'elaborazione e sulla programmazione delle politiche nei settori interessati; b) scambi di opinioni sull'armonizzazione del quadro giuridico delle parti con le regole e le norme internazionali e l'attuazione di tali norme e standard; c) condivisione delle migliori prassi in materia di elaborazione di politiche settoriali, coordinamento e gestione delle politiche o problemi settoriali specifici. 2. Le parti mirano a sostenere il loro dialogo strategico settoriale attraverso misure di cooperazione concrete, se del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dialogo strategico settoriale (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.) — Testo vigente | Portale Normativo